sabato, novembre 10, 2007

Istituzione della Consulta Buddista Italiana

Post originale tratto dal blog Kelebek di domenica, 11 settembre 2005


Testo del decreto-legge pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 2005
recante disposizioni urgenti in materia di costituzione della Consulta Buddista Italiana

Art. 1.

E' istituita la Consulta Buddista Italiana.


Art. 2.

Scopo della Consulta Buddista Italiana è di creare un buddismo italiano, in piena conformità con i valori di convivenza, integrazione e rispetto reciproco che sono alle fondamenta della civiltà occidentale.

Art. 3.

Alla Consulta Buddista Italiana si viene ammessi esclusivamente dietro invito del Ministro degli Interni, sentiti i pareri del Comandante dell'Arma dei Carabinieri, della Direzione Generale dell'Aeronautica, dell'Istituto per il Commercio Estero, del Comandante della Divisione Tagliamento e del responsabile per il Dialogo Interreligioso della Conferenza Episcopale Italiana.

1. Della Consulta Buddhista Italiana, fanno parte attualmente:

a) il Ministro degli Interni, l'onorevole Giuseppe Amalfitanu

b) il direttore dell'Istituto di Studi Strategici e Militari per l'Estremo Oriente, Marco Rossi

c) La signora Rosarita Esposito in Amalfitanu, direttrice del Centro Meditazione Anima Energetica di Veregotto di Sopra

d) Il signor Lin Chiu, direttore della Amalfitanu-Chiu Import Export di Shanghai-Veregotto di Sopra

e) L'addetto commerciale dell'ambasciata della Repubblica Popolare Cinese

Art. 4

Trattandosi di religione in piena armonia con i valori occidentali, il presente Decreto definisce il buddismo "religione occidentale".

Art. 5

Secondo le disposizioni di questo decreto legge, il Budda, discendente di Enea, è nato nel quartiere Bovisa del comune di Milano. Tale luogo è stato scelto in base alla natura pianeggiante della località, facilmente controllabile, e alla vicina presenza di due caserme dei Carabinieri, oltre che di un eliporto. Si autorizza pertanto la costruzione di un Centro Spirituale Italiano in tale località, che preveda un tempio, un monastero, un luogo di formazione per i monaci, un centro benessere appartenente alla catena "Joyous Yoga" e un centro commerciale olistico. La presenza della vicina stazione ferroviaria permetterà inoltre una corretta gestione dell'afflusso e del deflusso dei pellegrini.

Art. 6

Per rispetto alle radici giudaico-cristiane della civiltà occidentale, e in conformità alla cronologia con cui lo Stato Italiano ha istituito intese con le diverse confessioni, la nascita del Budda è posticipata all'anno 50 dopo Cristo.

Art. 7

Sono vietate le varianti grafiche "Buddha" e "buddhista", in quanto non conformi al sano sentire grafico e fonetico delle lingue occidentali, e perché l'aspirazione della dentale interferisce con gli attuali sistemi di intercettazione adoperati dalle forze dell'ordine.

Art. 8

L'esperienza delle scuole di polizia ha dimostrato che la decifrazione dei sistemi di scrittura delle antiche lingue indiane e l'incidenza in particolare del samdhi nel sanscrito non sono attualmente alla portata delle forze dell'ordine italiane, e quindi l'uso di tali lingue è vietato in ogni contesto.

Art. 9

Onde semplificare il lavoro teologico e il controllo di eventuali messaggi in codice inseriti per finalità antioccidentali nei testi sacri, il Canone Buddista consisterà esclusivamente nei seguenti volumi:

a) "Budda Iniziato Energetico", di Rosarita Esposito Amalfitanu, casa editrice Poligrafica dello Stato, 2003;

b) "Quello che il Budda mi ha detto", di Rosarita Esposito Amalfitanu, edizioni Guglielmo Maria Eugenio Rinaldini, Genova, 2004.

Art. 10

Per onorare la profonda vocazione umanitaria e i grandi valori di tolleranza insiti nel buddismo, ogni luogo di culto buddista dovrà esporre la seguente rivelazione, ricevuta dalla signora Rosarita Amalfitanu:

"Disse il Saggio Budda, tu non verserai il sangue di creature innocenti, senza il permesso del tuo governo, né ucciderai il tuo prossimo, purché condivida i valori della tua civiltà".

Art. 11

Durante le sessioni di meditazione, i partecipanti dovranno sempre rivolgere il viso verso le telecamere, in condizioni di illuminazione fissa e senza assumere espressioni che possano ostacolarne la piena riconoscibilità. Le registrazioni delle sedute di meditazione dovranno essere consegnate alle forze dell'ordine ogni martedì mattina, non oltre le ore 12.

Art. 12

Non sono ammesse forme intolleranti o estremiste di buddismo, cioè non conformi al presente decreto-legge. Le pene per la pratica o l'apologia della pratica o lo studio dell'apologia della pratica di tali forme di buddismo verranno stabilite con apposita legge.

Art. 13.

Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il ministro degli Interni,
Giuseppe Amalfitanu

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